Art. 1 — Denominazione - Sede - Durata
È costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. lgs 460/1997 un'Associazione senza fini di lucro denominata UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Roma, enunciabile in sigla UNAGRACO ROMA con sede sociale in via delle Cave di Pietralata, 14, 00157 Roma.
L'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.
La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.
Essa aderisce all'UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata UNAGRACO NAZIONALE), accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.
Art. 2 — Scopo e Attività
1. Scopo generale dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» è quello di:
- rafforzare tra i Commercialisti e gli Esperti Contabili i legami di amicizia e solidarietà;
- favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica, le autorità ed i mezzi di informazione sulle problematiche inerenti l'attività di Commercialista, Esperto Contabile e Revisore contabile;
- assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia;
- designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- promuovere l'istituzione di corsi di Laurea validi per l'abilitazione alla professione;
- promuovere l'aggiornamento professionale attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, giornali, gruppi di studio ecc.;
- organizzare corsi per l'abilitazione alla professione di Commercialista ed Esperto Contabile;
- stipulare convenzioni di acquisto a prezzi vantaggiosi per i propri iscritti;
- espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberazioni dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato;
- la partecipazione ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
- la realizzazione di qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione.
L'Associazione opera prevalentemente nel territorio italiano, riservandosi la facoltà di promuovere le proprie iniziative anche al di fuori di tali confini, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, fermo restando lo scopo non lucrativo posto a fondamento dell'associazione stessa.
L'associazione potrà ricevere contributi e/o donazioni da terzi, nonché sponsorizzazioni, stipulare convenzioni con enti e imprese per favorire lo sviluppo dell'attività istituzionale, svolgere attività commerciale marginale correlata a quella istituzionale, per la realizzazione dei propri scopi e dei fini istituzionali, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. È ammesso, tuttavia, il rimborso delle spese forfetarie e/o a piè di lista effettivamente sostenute dai soci nello svolgimento delle attività finalizzate a perseguire gli scopi statutari. Ogni adozione di criteri applicativi e decisione in merito sarà demandato al Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, potrà ricorrere all'opera di collaboratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ferma restando la prevalenza del lavoro prestato in forma volontaria, libera e gratuita.
Art. 3 — Rapporti con l'Unagraco Nazionale
L'Unione aderisce all'Unione Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. La costituzione delle unioni locali e la conseguente adesione avvengono in funzione del parere favorevole rilasciato dall'Unagraco Nazionale.
Il presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale.
L'Unione locale non potrà più mantenere la denominazione e di conseguenza utilizzare il logo "Unagraco" in caso di cessata adesione dall'Unagraco Nazionale per qualsiasi motivo o causa.
Art. 4 — Soci
1. Possono essere soci effettivi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» i Commercialisti e gli Esperti Contabili che risultano iscritti nella sezione A e B dell'Albo tenuto presso il competente Ordine ed i praticanti iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti.
2. Possono, altresì, far parte dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», in qualità di soci aggregati senza diritto di voto, preferibilmente i Commercialisti e gli Esperti Contabili abilitati ma non iscritti, e tutti coloro che svolgono l'attività di praticante presso Commercialisti e gli Esperti Contabili.
3. I soci aggregati non potranno assumere cariche all'interno dell'Unione.
Art. 5 — Modalità di iscrizione e ricorsi per esclusione
1. Per acquisire la qualità di socio occorre presentare domanda scritta.
2. Sulla domanda di ammissione del Socio delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile alla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a far data dall'iscrizione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo associativo.
7. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto.
Art. 6 — Requisiti del socio
1. La qualifica di socio si perde per:
- lo scioglimento dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
- per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al presente art. 4 comma 6;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», per violazione delle norme del presente statuto o per eventuale comportamento immorale assunto dal socio. L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica;
- su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali.
2. La qualifica di socio si mantiene trascorsi i termini temporali di cui all'art. 4, diventando, quindi, socio aggregato.
3. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e viene previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (rif. Art.148 TUIR, comma 8, lettera c).
Art. 7 — Organi Sociali
1. Sono organi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»:
- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
2. Viene esplicitamente prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, vengono previsti negli articoli successivi i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 Gennaio 1997, prevedeva tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale. (rif. art. 148 Tuir comma 8, lettera e)
Art. 8 — Composizione dell'Assemblea
1. L'Assemblea dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» è composta dai soci di cui all'art. 4 del presente Statuto.
2. Ogni socio effettivo in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.
Art. 9 — Assemblea
1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, mediante lettera raccomandata da spedire a ciascun socio, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica, convocazione a mano, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) del numero degli associati che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero dei soci, il Presidente deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro i dieci giorni successivi dal Collegio dei Probiviri.
6. L'assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti l'Assemblea.
L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali che:
- sia consentito al Presidente dell'Unione di verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione è necessario predisporre il foglio presenze.
Art. 10 — Quorum assembleari
1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei soci. Sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.
2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni — scrutinio segreto o palese — salvo che 1/5 (un quinto) dei soci presenti in Assemblea richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
4. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formale della maggioranza dei soci presenti in Assemblea. In caso di parità di voto si effettua apposito sorteggio.
Art. 11 — Funzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
- elegge ogni triennio, tra i soci effettivi, il Presidente;
- determina il numero ed elegge ogni triennio, tra i soci effettivi, i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dallo Statuto;
- stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
- elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta;
- approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- su istanza del Collegio dei Probiviri e con la maggioranza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci presenti, la destituzione del Presidente;
- le modifiche al presente Statuto;
- lo scioglimento dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.
Art. 12 — Commissione di Studio
1. La commissione di studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.
2. La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni di categoria.
3. La commissione di studio è presieduta dal responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Il funzionamento della Commissione è regolamentato dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 — Durata delle cariche
1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a due sedute consecutive dell'Organo di cui è componente, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti loro conferiti dagli organi appositi; la decadenza è deliberata dal Consiglio. Sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, e/o del Presidente.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione.
Art. 14 — Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea.
2. Esso è convocato dal Presidente dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dal Collegio dei Probiviri.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà nei successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni con lettera anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure 1/3 (un terzo) dei presenti.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei membri, compreso nel computo il Presidente.
Art. 15 — Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
- elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- detta i criteri di azione dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- predispone annualmente la misura e le modalità di corresponsione del contributo ordinario di adesione dovuto dai soci e determina l'entità del contributo integrativo dovuto dai soci aggregati;
- predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- approva e modifica i regolamenti interni;
- delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri del Consiglio Direttivo ingiustificatamente assenti a due sedute consecutive o inadempienti ai compiti loro conferiti dagli organi preposti.
Art. 16 — Presidente dell'Associazione e sue funzioni
1. Il Presidente rappresenta l'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» ad ogni effetto di legge e statutario, ed ha la legale rappresentanza che può delegare ad uno qualsiasi dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente:
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari;
- presiede le riunioni di Consiglio;
- ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo al Consiglio stesso i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica.
In caso di sfiducia determinata da comportamenti contrari ai dettami dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», il Collegio dei Probiviri convoca l'Assemblea Straordinaria per i provvedimenti necessari.
3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Art. 17 — Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI».
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea.
4. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare al suo interno il Presidente.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 18 — Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI».
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri provvede a nominare al suo interno il Presidente.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o suo avente causa.
Art. 19 — Giunta Esecutiva
Composizione e durata della Giunta Esecutiva
La Giunta esecutiva è composta da: Presidente, Vice Presidente/i, Segretario e Tesoriere.
La Giunta dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio direttivo che la esprime.
Competenze della Giunta esecutiva
La Giunta provvede:
- Ammissioni nuove unioni locali;
- Approvazioni convenzioni nazionali;
- Stipula convenzioni con testate giornalistiche ed editoriali;
- Istituzioni di commissioni nazionali Unagraco, nomina presidenti / coordinatori / componenti;
- Delibere inerenti attività formative e convegnistiche.
Le delibere della Giunta devono essere inviate a tutti i componenti del Consiglio Direttivo per una immediata informazione.
Convocazione e deliberazioni della Giunta esecutiva
Il Presidente convoca la Giunta con cadenza almeno bimestrale.
La convocazione è regolata dalle norme previste per il Consiglio direttivo, salvo che per il termine di preavviso che, in caso di urgenza, può essere ridotto a 3 giorni.
La convocazione viene inviata a tutti i Consiglieri in carica, i quali potranno esprimere e comunicare, per iscritto anche a mezzo email, il proprio parere in merito agli argomenti da trattare riportati nell'ordine del giorno.
Tutti i Consiglieri potranno partecipare alle riunioni della Giunta, senza potere decisionale e/o di voto.
Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In apertura della riunione, la Giunta nomina, fra i propri componenti, un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione che alla fine è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
La Giunta relaziona per il proprio operato alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche attraverso la consegna o lettura dei verbali.
Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio direttivo.
Art. 20 — Cooptazione
Qualora nel corso del triennio, venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà automaticamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.
Art. 21 — Presidente Onorario
Con deliberazione del Consiglio Direttivo si potrà nominare un Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario potrà essere solo l'ultimo Presidente (uscente o dimissionario), o in caso di rinuncia un Socio che abbia ricoperto precedentemente la carica di Presidente dell'Unagraco.
A tale carica non sono attribuiti compiti operativi.
Il Presidente Onorario su sua richiesta:
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- viene regolarmente informato dal Consiglio delle attività previste e svolte;
- contribuisce alla vita e allo sviluppo dell'associazione fornendo al Consiglio pareri e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere partecipando se gli è possibile alle principali iniziative pubbliche dell'associazione;
- viene nominato con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo;
- conserva la carica fino a nomina di un altro Presidente Onorario.
Art. 22 — Bilancio d'esercizio - Utili o avanzi di gestione
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo.
3. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. (rif. art. 148 Tuir, comma 8, lettera d)
5. Viene inoltre esplicitamente previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. (rif. art. 148 Tuir, comma 8, lettera a)
Art. 23 — Patrimonio sociale - Quote e proventi
Il Patrimonio Sociale è formato:
- da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- delle somme acquisite al Patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
I proventi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» sono formati da:
- quote associative;
- contributi ordinari;
- contributi integrativi;
- contributi straordinari;
- oblazioni volontarie;
- proventi vari.
Viene esplicitamente prevista inoltre l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e la non rivalutabilità della stessa. (rif. art. 148 Tuir, comma 8, lettera f)
Art. 24 — Scioglimento - Liquidazione
Lo scioglimento dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti attribuiti e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti in Assemblea.
La stessa Assemblea, con le stesse maggioranze, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. (rif. art. 148 Tuir comma 8, lettera b)
Art. 25 — Azione Disciplinare
L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio Direttivo e comunicata al Collegio dei Probiviri qualora a carico dei soci di cui all'art. 4 siano ravvisati la mancata osservanza dello statuto o del regolamento; costituiscono altresì motivo di azione disciplinare la condotta contrastante con i principi di onestà, lealtà, decoro, utilizzo di ogni singola qualifica per scopi estranei all'Associazione.
Le sanzioni previste sono: la sospensione e l'esclusione.
La sospensione è inflitta per gravi trasgressioni anche di carattere amministrativo. Può essere a tempo determinato con durata massima di due anni o a tempo indeterminato.
La recidività della sospensione costituisce causa di esclusione.
Gli Organismi aderenti non in regola con le quote di contribuzione per oltre un esercizio sono dichiarate escluse con delibera del Consiglio Direttivo, previa diffida all'adempimento da soddisfarsi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida medesima.
Tutte le azioni disciplinari sono comunicate per iscritto.
Art. 26 — Disposizioni Varie
Le cariche dell'Unione vengono ricoperte a titolo gratuito. L'Assemblea può, tuttavia, in occasione di particolari incarichi, provvedere per i membri del Consiglio Direttivo e per i membri del Collegio dei Probiviri il rimborso delle spese stabilendone i criteri, le entità e le modalità.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o estinzione dell'Unione l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I fondi ed i beni residui saranno devoluti ad Enti che perseguono scopi analoghi a quello dell'Unione o fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile in materia.
Art. 27 — Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, dell'art. 148 del Tuir D.p.r. 22.12.1986 n. 917 e le leggi vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali per quanto applicabili.
2. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto.