Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,
in un panorama professionale caratterizzato da ritmi di lavoro sempre più serrati e adempimenti complessi, abbiamo avvertito l'esigenza di fermarci un momento insieme a voi. Non vogliamo aggiungere un ulteriore carico di lettura alla vostra scrivania, ma vogliamo, invece, inaugurare uno spazio di condivisione chiaro, accessibile e strettamente operativo. Con questa prima comunicazione desideriamo inaugurare un canale di contatto diretto che ci permetterà, di tanto in tanto e nei momenti normativi più cruciali, di raggiungervi con note snelle che riteniamo utili nella pratica quotidiana dei nostri studi.
In questo nostro primo incontro ideale, richiamiamo la vostra attenzione sulla responsabilità professionale del commercialista nell'attività di assistenza contabile e fiscale continuativa.
Vi invitiamo, dunque, a leggere questa nota, a valutarla nelle vostre quotidiane riflessioni di studio e a segnalarci quali tematiche o rubriche gradireste trovare nei prossimi invii. La vostra opinione guiderà l'evoluzione di questo progetto.
Cordialità.
dott. Gerardo Valentini
Presidente
UNAGRACO ROMA
Riflessioni sulla responsabilità del professionista alla luce di una recente sentenza della Suprema Corte
Diligenza qualificata o obbligo di garanzia assoluta?
Una recente pronuncia della Suprema Corte, l'ordinanza del 21 giugno 2026 n. 21061, riapre un dibattito delicatissimo in merito all'estensione del dovere di controllo del commercialista sui dati e sui documenti che vengono redatti direttamente dai clienti e contabilizzati dal commercialista che redigerà, successivamente, anche la dichiarazione dei redditi.
Il caso esaminato trae origine da una controversia tra un notaio e il proprio consulente fiscale. Il cliente, pur avendo curato in totale autonomia la fatturazione attiva del proprio studio (commettendo un errore per aver escluso dalla base imponibile IVA alcuni costi riaddebitati che rilevavano, invece, ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi), ha inteso rivalersi sul commercialista per le sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria a seguito di una verifica della Guardia di Finanza. I giudici di merito, in primo e secondo grado, avevano escluso la responsabilità del consulente, sul presupposto che il commercialista avesse correttamente contabilizzato i dati ricevuti e che l'errore originario fosse imputabile al cliente. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado con rinvio.
La posizione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno ricordato che il consulente fiscale è tenuto a un comportamento conforme alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. Secondo la Corte, tale incarico comporta l'obbligo di:
«fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale».
Il dovere di supervisione e controllo non si attenua, quindi, nemmeno di fronte a clienti dotati di una propria qualificazione professionale (come, nel caso di specie, un notaio). La Corte ha, infatti, evidenziato che le competenze tributarie specifiche relative alla determinazione del reddito delle persone fisiche e all'IVA esulano dalle normali competenze richieste ad altri professionisti per l'esercizio delle proprie funzioni, rientrando invece pienamente nella sfera specialistica del consulente fiscale.
Conclusioni
Appare necessario, quindi, promuovere al più presto un dibattito nelle sedi istituzionali affinché si pervenga all'equilibrio tra i doveri di diligenza del professionista e le responsabilità del contribuente al fine di circoscrivere le responsabilità professionali in modo proporzionato al mandato professionale conferito dal cliente.
Per informazioni:
Mail: info@unagracoroma.it
Sito web: unagracoroma.it
UNAGRACO Roma